Le Sedi Regionali

 

A.N.P.I. EMILIA ROMAGNA

 

Sede Legale e Amministrativa:

Via  G. Bisi 10 – 42100 Reggio Emilia

Tel. 0522 – 271427

 

 

Presidente:  Claudio Banzi

Tel. 338 – 8891711
e-mail:

 

 

 Segretario: Ionne Madini

Tel. 338 – 6161326

e-mail:

 

Tesoriere: Gianluca Corradi

Tel. 339 – 5039031

 

 

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A.N.P.I. LAZIO

 

 

Sede Legale e Amministrativa:
Via I. Bonomi 50, 00139 Roma
Tel. 06-8185102

 

 

Presidente:  Maddalena Pelagalli

Tel. 338 – 6318327

 

 

Segretario: Moana Provinciali

Tel. 339 – 2343354

 

Tesoriere: Donatella Martorana

Tel. 338 – 2650841

 

 

 

 

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A.N.P.I. ABRUZZO – MOLISE – PUGLIA

 

Sede Legale e Amministrativa:

Via Sella di Corno 6 – 65124 Pescara

Sede operativa del Presidente:

Via  Don Minzioni 38 – 71011 Apricena (FG)

Tel. 0882 – 644263

 

 

Presidente: Angela Michela Rinaldi

Tel. 340 – 7644356

 

 

Segretario: Daniela Loredana di Tullio

Tel. 338 – 1579242

 

 

 Tesoriere:  Luisa Di Vita

Tel.  338 – 2178033

 

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A.N.P.I. CALABRIA - SICILIA

 

Sede Legale e Amministrativa:

Via Santa Lucia Al Parco – 89100 Reggio Calabria

Tel. 0965 – 25456

 e-mail:

Sede di Catania:  tel. e fax :  095 – 430284

 

 

Presidente: Marisa Lanucara

Tel. 329 – 6722841

 

Vice-Presidente: Francesco D’Agata

Tel. 347 – 6629025

 

 

 Segretario: Mirella Coniglio

 

Tesoriere: Panzera Giorgio

 

Consigliere: Domenico Ferraguto

 

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A.N.P.I. PIEMONTE

 

 

 

DELEGAZIONE REGIONE PIEMONTE:
Via P. Oddone 42 – Torino
Tel. 011-4363869
e-mail:

Responsabile: Anna Maria Bianco
Tel. 320-0664810
 

 

 

 

 

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A.N.P.I. CAMPANIA

 

DELEGAZIONE REGIONE CAMPANIA
Via Poggio dei Mari 16 – 80123 Napoli
Tel. 081 – 5441238
e-mail:

Responsabile : Ornella Giaculli
Tel. 333-7511160

Delegati:
Alessandra Palumbo
Tel. 338-9317081

Carmine Romano
Tel. 338-7839185

Rosa Weisbrot
Tel. 338-8180540
 

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE

A.N.P.I.

Associazione Nuove  Patologie Intestinali

per la tutela dei soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa – ONLUS

 Articolo 1 -  DENOMINAZIONE

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14 novembre 1997, n° 460, é' costituita un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), denominata "A.N.P.I. – Associazione Nuove Patologie Intestinali – Associazione Regionale per la tutela dei soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa, finalizzata al perseguimento di iniziative di solidarietà economica, civile e culturale nel campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore di soggetti affetti da patologie intestinali, aderente all’Associazione Nazionale A.N.P.I..

L'Associazione  non Persegue fini di lucro

 Articolo 2 - SEDE

La sede legale dell’A.N.P.I. - si identifica  con il domicilio indicato dal Suo Presidente.. L’Associazione  ha inoltre diverse sedi operative, decentrate presso il domicilio indicato dai soci con diritto di voto che ne hanno interesse,  qualora ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta, con delibera della Giunta Esecutiva Regionale. La semplice comunicazione resa dal Presidente Regionale agli Uffici Competenti, avrà efficacia esecutiva ad ogni effetto di legge per il trasferimento della sede legale in qualsiasi altro Comune, anche di altra Provincia.  

Articolo 3 - FINALITA'

L'associazione si propone:

di compiere azioni finalizzate alla solidarietà economica, civile e culturale  nel campo nell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore di tutti i soggetti affetti da patologie intestinali ed, in particolare, agli individui in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa ed in genere dalle condizioni cliniche denominate Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (M.I.C.I.).

L’associazione inoltre, intende:

-          promuovere la conoscenza delle malattie;

-          sensibilizzare le istituzioni, i media, la stampa, sulle problematiche relative a queste malattie;

-          favorire e promuovere adeguati mezzi di assistenza per gli ammalati e le loro famiglie;

-          stimolare e, se possibile, aiutare ll’assistenza e la ricerca scientifica;

-          effettuare pubblicazioni informative in materia e organizzare corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale, convegni e studi;

-          promuovere la raccolta di fondi necessari per sviluppare le suddette iniziative;

-          promuovere la collaborazione con altri gruppi e associazioni di volontariato e, in particolare, anche con l’associazione Italiana  di celiachia per quanto riguarda la ricerca scientifica.

 Articolo 4 – SOCI

Tutti i soci sono volontari.  Possono far parte dell'associazione e sono distinti in:

a) SOCI FONDATORI:  coloro  che  hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno gli stessi requisiti richiesti per i soci ordinari;

b) SOCI ORDINARI: Sono soci ordinari, con diritto di voto, i malati maggiorenni in possesso dei requisiti civili, i genitori, i familiari o comunque persone coinvolte nelle problematiche dei soggetti affetti da patologie intestinali.

c) SOCI SOSTENITORI:  tutti  coloro  che  intendono sostenere finanziariamente l'associazione e/o avvalersi dei servizi forniti dalla stessa, ma  senza  esserne parte attiva e senza aver diritto di voto.

d) SOCI ONORARI:  persone  benemerite  in  campo culturale, economico, politico e sociale che hanno svolto attività di particolare rilievo per il paese, nonché amministratori di autonomie locali e di altri enti interessati all'attività dell'Associazione che non svolgono parte attiva nell’associuazione e non hanno diritto di voto.

La proposta di accoglimento dei Soci Onorari viene attivata su delibera della Giunta Esecutiva Regionale, senza alcun visto di presentazione da parte di altri soci. 

Articolo 5 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

-          L’Assemblea Generale;

-          La Giunta Esecutiva Regionale;

-          il Presidente Regionale ;

-          il Segretario Regionale;

-          il Tesoriere Regionale;

-          il Collegio dei Revisori;

 Articolo 6 - L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è composta dai soci fondatori e ordinari  in regola con il versamento della  quota associativa o del contributo annuo, e dai Soci Onorari esentati dalla quota associativa. L’Assemblea Generale stabilisce le linee programmatiche di attività dell'associazione; discute ed approva la relazione annuale del Presidente Regionale; elegge La Giunta Esecutiva Regionale, approva le modifiche di statuto.

L’Assemblea Generale si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o della programmazione annuale delle attività da svolgere, deliberare l’importo della quota associativa e l’approvazione della relazione annuale sull'attività svolta; in seduta straordinaria: per iniziativa del Presidente o per decisione della Giunta Esecutiva Regionale o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente Regionale con comunicazione scritta, anche via e-mail,  contenente l'ordine del giorno, inviata ai suddetti soci, almeno dieci giorni prima della data della riunione e pubblicizzata con apposito avviso esposto nella sede legale dell'Associazione.

L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.   E' consentita la delega ad altro socio, od a persone facenti parte della Giunta Esecutiva Regionale  o del Collegio Sindacale, con un massimo di tre deleghe. 

Articolo 7 - LA GIUNTA ESECUTIVA REGIONALE

La Giunta Esecutiva Regionale è formata da tre a più membri in numero dispari, eletti dall’Assemblea Generale, ai quali viene affidata la responsabilità dei settori e delle sezioni di ricerca.

La Giunta Esecutiva Regionale, se non viene fatta decadere dall’Assemblea Generale, dura in carica tre anni e può essere rieletta; provvede alla realizzazione dei progetti e delle iniziative programmate dall’Assemblea Generale e dalla loro documentazione, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea Generale.

La Giunta Esecutiva Regionale ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con ogni facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi solo quelli che per legge, o per statuto, sono espressamente riservati all’Assemblea Generale.

Per l’accensione dei mutui o per accedere ad affidamenti finanziari è necessaria l’approvazione dell’Assemblea Generale. 

Articolo 8 - IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è un Socio con diritto di voto eletto dall’Assemblea Generale che, se non fatto decadere, resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Regionale nomina, fra i membri della Giunta Esecutiva Regionale, il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale.

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e firma per conto di questa tutti gli atti attinenti ai giudizi ed  ha i rapporti verso terzi. Egli convoca e presiede l’Assemblea Generale, la Giunta Esecutiva Regionale, esercita la sorveglianza sull'attività culturale dell'Associazione, assicurando la conformità tra gli indirizzi programmatici definiti dall'Assemblea Generale, le decisioni della Giunta Esecutiva Regionale e le loro attuazioni; predispone la relazione programmatica annuale.   In caso di assenza o di impedimento del Presidente Regionale, egli può delegare parte delle sue funzioni  ad altro membro della Giunta Esecutiva Regionale.

Possono essere concesse dal Presidente Regionale, su delibera  della Giunta Esecutiva Regionale, anche ad estranei alla Associazione, procure speciali per determinati atti. 

Articolo 9 - IL SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario Regionale è nominato dal Presidente Regionale fra i membri della Giunta Esecutiva Regionale e, se non revocato, dura in carica tre anni. Egli può anche essere Segretario dell’Assemblea Generale e ne redige i verbali.

Il Segretario Regionale cura la realizzazione ed i programmi dell'attività dell'associazione; provvede altresì, su delibera della Giunta Esecutiva Regionale, all'attribuzione di incarichi di lavoro; coordina le attività  ed assicura il buon funzionamento dei servizi; provvede all'organizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva Regionale e cura l'attuazione delle relative delibere.

Articolo 10 – IL TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere Regionale è nominato dal Presidente Regionale fra fra i membri della Giunta Esecutiva Regionale e, se non revocato, dura in carica tre anni. Egli assolve a tutte le funzioni amministrativo-contabili e redige i bilanci. 

Articolo 11 - COLLEGIO DEI REVISORI

L’Assemblea Generale elegge un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica tre anni  ed è rieleggibile. I Sindaci Revisori hanno poteri ed obblighi stabiliti dalla legge.   Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea Generale.

Il Collegio dei Revisori  ha il compito di controllare la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile dell'Associazione e di vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di quelle derivanti dal presente statuto. Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva Regionale e ne riferisce ai soci. Per le riunioni del Collegio dei Revisori vanno redatti processi verbali, firmati e trascritti nell'apposito libro. 

Articolo 12 - ORGANIZZAZIONE INTERNA

L’Associazione Regionale A.N.P.I., aderiendo alla Federazione Nazionale A.N.P.I., dichiara di aver dato per letti, approvati e sottoscritti per accettazione, impegnandosi a rispettarli senza alcuna riserva, il Regolamento Interno e lo Statuto della Federazione Nazionale A.N.P.I..

Le attività dell'Associazione Regionale possono svolgersi tramite  sezioni o divisioni per settori di ricerca, commissioni di studio o gruppi di progetto.

Le commissioni o i gruppi sono istituiti di volta in volta con decisione della Giunta Esecutiva Regionale, in base ai programmi di lavoro stabiliti.

I membri delle Sezioni o Divisioni, Commissioni o dei Gruppi di lavoro vengono nominati dal Presidente Regionale, su delibera della Giunta Esecutiva Regionale.

Ogni iniziativa, tuttavia dovrà essere svolta in conformità a precisi progetti presentati, che potranno essere realizzati solo nel rispetto di regolamenti autorizzativi deliberati dalla Giunta Esecutiva Regionale.

I Regolamenti Autorizzativi della Federazione Nazionale non libereranno comunque i responsabili delle iniziative da ogni diretta responsabilità verso l’Associazione Regionale  e verso Terzi per le attività svolte. 

Articolo 13 - PATRIMONIO E GESTIONE

 L’A.N.P.I., ha autonomia patrimoniale e gestisce le entrate derivanti dalle quote associative, dai contributi e dai proventi di attività, nonché da eventuali donazioni o lasciti, che vengono reimpiegati per la realizzazione delle attività connesse con le finalità statutarie.

Ad essa fanno carico gli oneri relativi all'espletamento delle attività statutarie, quelle generali di gestione, nonché quelle per l'acquisizione dei beni strumentali tecnici, di documentazione e scientifici. 

Articolo 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari riguardanti l'attività sociale si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato all’Assemblea Generale nei termini stabiliti dalle Leggi vigenti. Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto deduzione di qualsiasi spesa e impegno, sarà devoluto secondo gli scopi statutari. 

Articolo 15 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissando le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di Legge.

All’Assemblea Generale per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale e le modalità e la devoluzione del patrimonio destinati alla realizzazione di altri scopi sociali od a favore di altre associazioni con scopi analoghi, occorre il parere favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. 

Articolo 16 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea Generale, adottata alla presenza di almeno tre quarti degli iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

 
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