STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

A.N.P.I.

Associazione Nuove  Patologie Intestinali

per la tutela dei soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa – ONLUS

 Articolo 1 -  DENOMINAZIONE

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14 novembre 1997, n° 460, é' costituita un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), sotto forma di Associazione Nazionale  denominata "A.N.P.I. – Associazione Nuove Patologie  Intestinali – Associazione Nazionale per la tutela dei soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa, finalizzata al perseguimento di iniziative di solidarietà economica, civile e culturale nel campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore di soggetti affetti da patologie intestinali.

L'Associazione  non Persegue fini di lucro 

Articolo 2 - SEDE

La sede legale dell’A.N.P.I. - si identifica  con il domicilio indicato dal Suo Presidente. L’Associazione  ha inoltre diverse sedi operative, decentrate presso il domicilio indicato dai soci con diritto di voto che ne hanno interesse,  qualora ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta,  con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale. La semplice comunicazione resa dal Presidente agli Uffici Competenti, avrà efficacia esecutiva ad ogni effetto di legge per il trasferimento della sede legale in qualsiasi altro Comune, anche di altra Provincia.   

Articolo 3 - FINALITA'

L'Associazione Nazionale si propone:

di compiere azioni finalizzate alla solidarietà economica, civile e culturale  nel campo nell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore di tutti i soggetti affetti da patologie intestinali ed, in particolare, agli individui in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa ed in genere dalle condizioni cliniche denominate Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (M.I.C.I.).

L’associazione inoltre, intende:

-          promuovere la conoscenza delle malattie;

-          sensibilizzare le istituzioni, i media, la stampa, sulle problematiche relative a queste malattie;

-          favorire e promuovere adeguati mezzi di assistenza per gli ammalati e le loro famiglie;

-          stimolare e, se possibile, aiutare ll’assistenza e la ricerca scientifica;

-          effettuare pubblicazioni informative in materia e organizzare corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale, convegni e studi;

-          coordinare le attività delle Associazioni Regionali A.N.P.I..;

-          promuovere la raccolta di fondi necessari per sviluppare le suddette iniziative;

-          promuovere la collaborazione con altri gruppi e associazioni di volontariato e, in particolare, anche con l’associazione Italiana  di celiachia per quanto riguarda la ricerca scientifica. 

Articolo 4 – SOCI

Tutti i soci sono volontari.  Possono far parte dell'associazione e sono distinti in:

a) SOCI FONDATORI:  coloro  che  hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno gli stessi requisiti richiesti per i soci ordinari;

b) SOCI ORDINARI: Sono soci ordinari, con diritto di voto, i malati maggiorenni in possesso dei requisiti civili, i genitori, i familiari o comunque persone coinvolte nelle problematiche dei soggetti affetti da patologie intestinali.

c) SOCI SOSTENITORI:  tutti  coloro  che  intendono sostenere finanziariamente l'associazione e/o avvalersi dei servizi forniti dalla stessa, ma  senza  esserne parte attiva e senza aver diritto di voto.

d) SOCI ONORARI:  persone  benemerite  in  campo culturale, economico, politico e sociale che hanno svolto attività di particolare rilievo per il paese, nonché amministratori di autonomie locali e di altri enti interessati all'attività dell'Associazione che non svolgono parte attiva nell’associuazione e non hanno diritto di voto.

La proposta di accoglimento dei Soci Onorari viene attivata su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, senza alcun visto di presentazione da parte di altri soci. 

Articolo 5 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

-          L’Assemblea Generale;

-          la Consulta delle Regioni;

-          La Giunta Esecutiva Nazionale;

-          il Presidente Nazionale ;

-          il Segretario Nazionale;

-          il Tesoriere Nazionale;

-          il Collegio dei Revisori;

-          Il Comitato Tecnico Scientifico. 

Articolo 6 - L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è composta dai soci fondatori e ordinari  in regola con il versamento della  quota associativa o del contributo annuo, e dai Soci Onorari esentati dalla quota associativa. L’Assemblea Generale stabilisce le linee programmatiche di attività dell'associazione; discute ed approva la relazione annuale del Presidente Nazionale; elegge la Giunta Esecutiva Nazionale, approva le modifiche di statuto.

L’Assemblea Generale si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o della programmazione annuale delle attività da svolgere, deliberare l’importo della quota associativa e l’approvazione della relazione annuale sull'attività svolta; in seduta straordinaria: per iniziativa del Presidente Nazionale o per decisione della Giunta Esecutiva Nazionale o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazionale con comunicazione scritta, anche via e-mail,  contenente l'ordine del giorno, inviata ai suddetti soci, almeno dieci giorni prima della data della riunione e pubblicizzata con apposito avviso esposto nella sede legale dell'Associazione.

L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.   E' consentita la delega ad altro socio, od a persone facenti parte della Giunta Esecutiva Nazionale  o del Collegio dei Revisori, con un massimo di tre deleghe. 

Articolo 7 –  LA CONSULTA DELLE REGIONI

La Consulta delle Regioni è costituita dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da tutti i Presidenti delle Associazioni Federate A.N.P.I. di ogni Regione.

La Consulta delle Regioni fornisce alla Giunta Esecutiva Nazionale gli orientamenti di politica gestionale.

La Consulta delle Regioni si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente Nazionale.

La Consulta delle Regioni può inoltre essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente, su richiesta scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale di almeno cinque Presidenti Regionali con un preavviso di almeno venti giorni, indicando gli argomenti da portare all’ordine del giorno. 

Articolo 8 - LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La Giunta Esecutiva Nazionale è formata da tre a più membri in numero dispari, eletti dall’Assemblea Generale, ai quali viene affidata la responsabilità dei settori e delle sezioni di ricerca.

La Giunta Esecutiva Nazionale, se non viene fatta decadere dall’Assemblea Generale, dura in carica tre anni e può essere rieletta; provvede alla realizzazione dei progetti e delle iniziative programmate dall’Assemblea Generale e dalla loro documentazione, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea Generale.

La Giunta Esecutiva Nazionale ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con ogni facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi solo quelli che per legge, o per statuto, sono espressamente riservati all’Assemblea Generale.

Per l’accensione dei mutui o per accedere ad affidamenti finanziari è necessaria l’approvazione dell’Assemblea Generale. 

Articolo 9 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è un Socio con diritto di voto eletto dall’Assemblea Generale che, se non fatto decadere, resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale nomina, fra i membri della Giunta Esecutiva Nazionale, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e firma per conto di questa tutti gli atti attinenti ai giudizi ed  ha i rapporti verso terzi. Egli convoca e presiede l’Assemblea Generale, la Giunta Esecutiva Nazionale, esercita la sorveglianza sull'attività culturale dell'Associazione, assicurando la conformità tra gli indirizzi programmatici definiti dall’Assemblea Generale e dalla Consulta delle Regioni, le decisioni della Giunta Esecutiva Nazionale e le loro attuazioni; promuove la piena valorizzazione degli apporti propositivi e consultivi del Comitato Tecnico Scientifico; predispone la relazione programmatica annuale.   In caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale, egli può delegare parte delle sue funzioni  ad altro membro della Giunta Esecutiva Nazionale.

Possono essere concesse dal Presidente Nazionale, su delibera  della Giunta Esecutiva Nazionale, anche ad estranei alla Associazione, procure speciali per determinati atti. 

Articolo 10 - IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale è nominato dal Presidente Nazionale fra i membri della Giunta Esecutiva Nazionale e, se non revocato, dura in carica tre anni. Egli può anche essere Segretario dell’Assemblea Generalee ne redige i verbali.

Il Segretario Nazionale cura la realizzazione ed i programmi dell'attività dell'Associazione; provvede altresì, su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, all'attribuzione di incarichi di lavoro; coordina le attività  ed assicura il buon funzionamento dei servizi; provvede all'organizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e cura l'attuazione delle relative delibere.  

Articolo 11 – IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Presidente Nazionale fra i membri della Giunta Esecutiva Nazionale e, se non revocato, dura in carica tre anni. Egli assolve tutte le funzioni amministrativo-contabili e redige i bilanci.

  Articolo 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

L’Assemblea Generale elegge un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica tre anni  ed è rieleggibile. I Sindaci Revisori hanno poteri ed obblighi stabiliti dalla legge.   Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea Generale.

Il Collegio dei Revisori  ha il compito di controllare la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile dell'Associazione e di vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di quelle derivanti dal presente statuto. Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale e ne riferisce ai soci. Per le riunioni del Collegio dei Revisori  vanno redatti processi verbali, firmati e trascritti nell'apposito libro. 

Articolo 13 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero dispari, con un massimo di ventun membri, nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale anche fra i non associati, ed è coordinato dal Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale o da un suo delegato.

Sono chiamati a far parte del Comitato Tecnico Scientifico studiosi ed operatori, anche stranieri, competenti nei vari settori attinenti alle finalità statutarie. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva, formula pareri, proposte, raccomandazioni ed esprime una valutazione tecnica sui programmi e sui risultati scientifici dell'attività dell'Associazione.          

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente della Giunta Esecutiva Nazionale, almeno una volta all'anno. Alle sue riunioni interviene il Segretario Nazionale, che riferisce in merito ai programmi di attività dell'associazione e redige i verbali dei lavori.

Articolo 14 - ORGANIZZAZIONE INTERNA

L’Associazione Nazionale A.N.P.I., quale Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali A.N.P.I., autorizza a queste ultime l’utilizzo del nome e del logo a condizione che, già dal momento della loro costituzione, le succitate Associazioni Regionali dichiarino di aver dato per letti, approvati e sottoscritti per accettazione, impegnandosi a rispettarli senza alcuna riserva, il Regolamento Interno e lo Statuto della Federazione Nazionale.

Le attività dell'Associazione possono svolgersi tramite sezioni o divisioni per settori di ricerca, commissioni di studio o gruppi di progetto.

Le commissioni o i gruppi sono istituiti di volta in volta con decisione della Giunta Esecutiva Nazionale, in base ai programmi di lavoro stabiliti.

I membri delle Sezioni o Divisioni, Commissioni o dei Gruppi di lavoro vengono nominati dal Presidente Nazionale, su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.

Ogni Associazione Regionale potrà perseguire determinate iniziative, in base a precisi progetti, che potranno essere realizzati solo nel rispetto di regolamenti autorizzativi deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I Regolamenti Autorizzativi della Giunta Esecutiva Nazionale non libereranno comunque le Associazioni Regionali  da ogni diretta responsabilità verso la Federazione Nazionale  e verso Terzi per le attività svolte.

 Articolo 15 - PATRIMONIO E GESTIONE

 L’A.N.P.I. ha autonomia patrimoniale e gestisce le entrate derivanti dalle quote associative, dai contributi e dai proventi di attività, nonché da eventuali donazioni o lasciti, che vengono reimpiegati per la realizzazione delle attività connesse con le finalità statutarie.

Ad essa fanno carico gli oneri relativi all'espletamento delle attività statutarie, quelle generali di gestione, nonché quelle per l'acquisizione dei beni strumentali tecnici, di documentazione e scientifici.

 Articolo 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari riguardanti l'attività sociale si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato alL’Assemblea Generalenei termini stabiliti dalle Leggi vigenti. Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto deduzione di qualsiasi spesa e impegno, sarà devoluto secondo gli scopi statutari.

 Articolo 17 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, L’Assemblea Generale determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissando le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di Legge.

All’Assemblea Generale per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità e la devoluzione del patrimonio destinati alla realizzazione di altri scopi sociali od a favore di altre associazioni con scopi analoghi, occorre il parere favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

 Articolo 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea Generale, adottata alla presenza di almeno tre quarti degli iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto

 

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