STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE
Associazione Nuove Patologie Intestinali
per la tutela dei soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa – ONLUS
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14 novembre 1997, n° 460, é' costituita un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), denominata "A.N.P.I. – Associazione Nuove Patologie Intestinali – Associazione Regionale per la tutela dei soggetti in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa, finalizzata al perseguimento di iniziative di solidarietà economica, civile e culturale nel campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore di soggetti affetti da patologie intestinali, aderente all’Associazione Nazionale A.N.P.I..
Articolo 2 - SEDE
La sede legale dell’A.N.P.I. - si identifica con il domicilio indicato dal Suo Presidente.. L’Associazione ha inoltre diverse sedi operative, decentrate presso il domicilio indicato dai soci con diritto di voto che ne hanno interesse, qualora ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta, con delibera della Giunta Esecutiva Regionale. La semplice comunicazione resa dal Presidente Regionale agli Uffici Competenti, avrà efficacia esecutiva ad ogni effetto di legge per il trasferimento della sede legale in qualsiasi altro Comune, anche di altra Provincia.
Articolo 3 - FINALITA'
L'associazione si propone:
di compiere azioni finalizzate alla solidarietà economica, civile e culturale nel campo nell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore di tutti i soggetti affetti da patologie intestinali ed, in particolare, agli individui in età pediatrica, evolutiva e giovanile affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa ed in genere dalle condizioni cliniche denominate Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (M.I.C.I.).
L’associazione inoltre, intende:
- promuovere la conoscenza delle malattie;
- sensibilizzare le istituzioni, i media, la stampa, sulle problematiche relative a queste malattie;
- favorire e promuovere adeguati mezzi di assistenza per gli ammalati e le loro famiglie;
- stimolare e, se possibile, aiutare ll’assistenza e la ricerca scientifica;
- effettuare pubblicazioni informative in materia e organizzare corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale, convegni e studi;
- promuovere la raccolta di fondi necessari per sviluppare le suddette iniziative;
- promuovere la collaborazione con altri gruppi e associazioni di volontariato e, in particolare, anche con l’associazione Italiana di celiachia per quanto riguarda la ricerca scientifica.
Articolo 4 – SOCI
Tutti i soci sono volontari. Possono far parte dell'associazione e sono distinti in:
a) SOCI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno gli stessi requisiti richiesti per i soci ordinari;
b) SOCI ORDINARI: Sono soci ordinari, con diritto di voto, i malati maggiorenni in possesso dei requisiti civili, i genitori, i familiari o comunque persone coinvolte nelle problematiche dei soggetti affetti da patologie intestinali.
c) SOCI SOSTENITORI: tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente l'associazione e/o avvalersi dei servizi forniti dalla stessa, ma senza esserne parte attiva e senza aver diritto di voto.
d) SOCI ONORARI: persone benemerite in campo culturale, economico, politico e sociale che hanno svolto attività di particolare rilievo per il paese, nonché amministratori di autonomie locali e di altri enti interessati all'attività dell'Associazione che non svolgono parte attiva nell’associuazione e non hanno diritto di voto.
La proposta di accoglimento dei Soci Onorari viene attivata su delibera della Giunta Esecutiva Regionale, senza alcun visto di presentazione da parte di altri soci.
Articolo 5 - ORGANI
Sono organi dell'associazione:
- L’Assemblea Generale;
- La Giunta Esecutiva Regionale;
- il Presidente Regionale ;
- il Segretario Regionale;
- il Tesoriere Regionale;
- il Collegio dei Revisori;
Articolo 6 - L’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è composta dai soci fondatori e ordinari in regola con il versamento della quota associativa o del contributo annuo, e dai Soci Onorari esentati dalla quota associativa. L’Assemblea Generale stabilisce le linee programmatiche di attività dell'associazione; discute ed approva la relazione annuale del Presidente Regionale; elegge La Giunta Esecutiva Regionale, approva le modifiche di statuto.
L’Assemblea Generale si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o della programmazione annuale delle attività da svolgere, deliberare l’importo della quota associativa e l’approvazione della relazione annuale sull'attività svolta; in seduta straordinaria: per iniziativa del Presidente o per decisione della Giunta Esecutiva Regionale o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente Regionale con comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviata ai suddetti soci, almeno dieci giorni prima della data della riunione e pubblicizzata con apposito avviso esposto nella sede legale dell'Associazione.
L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi. E' consentita la delega ad altro socio, od a persone facenti parte della Giunta Esecutiva Regionale o del Collegio Sindacale, con un massimo di tre deleghe.
Articolo 7 - LA GIUNTA ESECUTIVA REGIONALE
La Giunta Esecutiva Regionale è formata da tre a più membri in numero dispari, eletti dall’Assemblea Generale, ai quali viene affidata la responsabilità dei settori e delle sezioni di ricerca.
La Giunta Esecutiva Regionale, se non viene fatta decadere dall’Assemblea Generale, dura in carica tre anni e può essere rieletta; provvede alla realizzazione dei progetti e delle iniziative programmate dall’Assemblea Generale e dalla loro documentazione, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea Generale.
La Giunta Esecutiva Regionale ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con ogni facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi solo quelli che per legge, o per statuto, sono espressamente riservati all’Assemblea Generale.
Per l’accensione dei mutui o per accedere ad affidamenti finanziari è necessaria l’approvazione dell’Assemblea Generale.
Articolo 8 - IL PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale è un Socio con diritto di voto eletto dall’Assemblea Generale che, se non fatto decadere, resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente Regionale nomina, fra i membri della Giunta Esecutiva Regionale, il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale.
Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e firma per conto di questa tutti gli atti attinenti ai giudizi ed ha i rapporti verso terzi. Egli convoca e presiede l’Assemblea Generale, la Giunta Esecutiva Regionale, esercita la sorveglianza sull'attività culturale dell'Associazione, assicurando la conformità tra gli indirizzi programmatici definiti dall'Assemblea Generale, le decisioni della Giunta Esecutiva Regionale e le loro attuazioni; predispone la relazione programmatica annuale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Regionale, egli può delegare parte delle sue funzioni ad altro membro della Giunta Esecutiva Regionale.
Possono essere concesse dal Presidente Regionale, su delibera della Giunta Esecutiva Regionale, anche ad estranei alla Associazione, procure speciali per determinati atti.
Articolo 9 - IL SEGRETARIO REGIONALE
Il Segretario Regionale è nominato dal Presidente Regionale fra i membri della Giunta Esecutiva Regionale e, se non revocato, dura in carica tre anni. Egli può anche essere Segretario dell’Assemblea Generale e ne redige i verbali.
Il Segretario Regionale cura la realizzazione ed i programmi dell'attività dell'associazione; provvede altresì, su delibera della Giunta Esecutiva Regionale, all'attribuzione di incarichi di lavoro; coordina le attività ed assicura il buon funzionamento dei servizi; provvede all'organizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva Regionale e cura l'attuazione delle relative delibere.
Articolo 10 – IL TESORIERE REGIONALE
Il Tesoriere Regionale è nominato dal Presidente Regionale fra fra i membri della Giunta Esecutiva Regionale e, se non revocato, dura in carica tre anni. Egli assolve a tutte le funzioni amministrativo-contabili e redige i bilanci.
Articolo 11 - COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea Generale elegge un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I Sindaci Revisori hanno poteri ed obblighi stabiliti dalla legge. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea Generale.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile dell'Associazione e di vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di quelle derivanti dal presente statuto. Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva Regionale e ne riferisce ai soci. Per le riunioni del Collegio dei Revisori vanno redatti processi verbali, firmati e trascritti nell'apposito libro.
Articolo 12 - ORGANIZZAZIONE INTERNA
L’Associazione Regionale A.N.P.I., aderiendo alla Federazione Nazionale A.N.P.I., dichiara di aver dato per letti, approvati e sottoscritti per accettazione, impegnandosi a rispettarli senza alcuna riserva, il Regolamento Interno e lo Statuto della Federazione Nazionale A.N.P.I..
Le attività dell'Associazione Regionale possono svolgersi tramite sezioni o divisioni per settori di ricerca, commissioni di studio o gruppi di progetto.
Le commissioni o i gruppi sono istituiti di volta in volta con decisione della Giunta Esecutiva Regionale, in base ai programmi di lavoro stabiliti.
I membri delle Sezioni o Divisioni, Commissioni o dei Gruppi di lavoro vengono nominati dal Presidente Regionale, su delibera della Giunta Esecutiva Regionale.
Ogni iniziativa, tuttavia dovrà essere svolta in conformità a precisi progetti presentati, che potranno essere realizzati solo nel rispetto di regolamenti autorizzativi deliberati dalla Giunta Esecutiva Regionale.
I Regolamenti Autorizzativi della Federazione Nazionale non libereranno comunque i responsabili delle iniziative da ogni diretta responsabilità verso l’Associazione Regionale e verso Terzi per le attività svolte.
Articolo 13 - PATRIMONIO E GESTIONE
L’A.N.P.I., ha autonomia patrimoniale e gestisce le entrate derivanti dalle quote associative, dai contributi e dai proventi di attività, nonché da eventuali donazioni o lasciti, che vengono reimpiegati per la realizzazione delle attività connesse con le finalità statutarie.
Ad essa fanno carico gli oneri relativi all'espletamento delle attività statutarie, quelle generali di gestione, nonché quelle per l'acquisizione dei beni strumentali tecnici, di documentazione e scientifici.
Articolo 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO
Gli esercizi finanziari riguardanti l'attività sociale si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato all’Assemblea Generale nei termini stabiliti dalle Leggi vigenti. Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto deduzione di qualsiasi spesa e impegno, sarà devoluto secondo gli scopi statutari.
Articolo 15 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissando le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di Legge.
All’Assemblea Generale per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale e le modalità e la devoluzione del patrimonio destinati alla realizzazione di altri scopi sociali od a favore di altre associazioni con scopi analoghi, occorre il parere favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Articolo 16 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea Generale, adottata alla presenza di almeno tre quarti degli iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.